Ma quali penali milionarie? Semmai solo pene certe e severe!

Come più volte ricordato nei precedenti articoli, dopo aver combattuto – dall’opposizione – contro lo stadio, la giunta pentastellata, una volta insediatasi in Campidoglio, s’è fatta paladina dello scempio di Tor di Valle, arroccandosi in maniera ridicola dietro lo spettro delle penali milionarie in caso di mancata concessione[1]!

Tweet di Virginia Raggi del 18 dicembre 2014 (quando era all’opposizione)

Quante volte ci siamo chiesti[2] le ragioni del cambio di opinione dell’attuale giunta a seguito del passaggio dall’opposizione alla maggioranza in Campidoglio?  Troppo facile giustificarsi semplicemente sostenendo: “noi non c’entriamo, ce la siamo ritrovata tra le mani e se non andiamo avanti rischiamo cause milionarie”, specie se poi si sia stati più volte messi in guardia – dal sottoscritto e dai tanti che hanno scritto su questo argomento – dai raggiri di cui si era vittima e siano state ricevute non poche dritte per poter comprendere che, in assenza di una approvazione del progetto, non vi fosse nulla, ma proprio nulla da temere!

La sindaca, e non solo lei, dimentica forse gli inviti (a Comune e Regione) ricevuti e non accolti, affinché sospendessero in autotutela l’efficacia della Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria, del 22 dicembre 2017 n°G18433[3] … e già, perché per molti il problema sembra essere tutto della giunta Capitolina, dimenticando il ruolo di ”Ercolino sempre in piedi-Zingaretti” e della sua giunta Regionale che agli occhi dell’opinione pubblica e dei giornalisti, sembra non avere alcuna responsabilità.

I pennivendoli, dal canto loro, in questi anni hanno opportunamente provveduto a fare “terrorismo economico”, convincendo il popolo bue – specie quello accecato dal tifo calcistico e dalla fede politica scambiata per tifo calcistico – che se non si fosse fatto lo stadio, le città e i contribuenti avrebbero dovuto tirar fuori una barca di soldi per pagare le penali conseguenti. … Ma dde ché???

Quanti colleghi hanno abboccato a questa idiozia? Quanti di loro ne hanno dette di tutti i colori a chi provasse a fargli notare di essere in errore?

Dove sono finiti costoro dopo che, finalmente, sebbene con un ritardo allucinante, anche l’Avvocatura Capitolina (forse perché libera dalle influenze di Lanzalone e Mezzacapo) ha compreso che non esisterebbe alcuna penale in assenza di approvazione di variante e progetto?

«I consiglieri del M5S stanno ascoltando ogni sorta di ipotesi in comune. Tra cui c’è quella dell’Avvocatura Capitolina che, in attesa della variante urbanistica che sarebbe l’atto finale e decisivo per il progetto, ha analizzato cosa accadrebbe in caso di retromarcia della maggioranza. Stando a quanto riferisce l’Avvocatura non si dovrebbe incorrere in alcuni rischio di penali milionarie da parte della società giallorossa[4]».

Purtroppo si sa, quando i webeti e gli sciacalli hanno necessità di accusare, infamare ed offendere, accecati dal proprio ego o dalla propria fede cieca, le loro dita corrono sulle tastiere dei propri pc e cellulari ad una velocità stratosferica … per poi paralizzarsi nel momento in cui dovrebbero ammettere l’errore e chiedere scusa!

Eppure, se certi “difensori ciechi” avessero fatto lo sforzo di capire che, chi cercava di aprir loro gli occhi non fosse mosso da secondi fini, ma solo dal rispetto delle regole, essi avrebbero potuto farsi portavoce presso gli amministratori capitolini affinché anche loro comprendessero che stessero prendendo una cantonata colossale!

Ora, che finalmente dovrebbe essere chiaro a tutti che la porcata di Tor di Valle non s’ha da fare, sarebbe il caso che tutti, al di fuori di ogni possibile schieramento politico e fede calcistica, piuttosto che concentrarsi sul falso pericolo delle penali milionarie, ci concentrassimo sulla necessità di ottenere pene certe e severissime per tutti i soggetti invischiati nell’immonda vicenda di Tor di Valle, che ha portato il sistema mazzettaro alla sua versione 2.0 …

Fino a prova contraria, infatti, ciò che sta venendo fuori mostra che la corruzione 2.0 non passa più per il miserabile sistema delle bustarelle della cosiddetta 1^ Repubblica: la versione evoluta ha infatti modi apparentemente meno visibili, fatti di favori, incarichi, commissioni, consulenze in proprio e a terzi, ecc. in grado di muovere molto più delle banconote in busta! … Almeno finché qualche intercettazione e qualche magistrato ligio al proprio dovere non scoperchi il “Vaso di Pandora”.

Per farvi un’idea più precisa di quello che stia venendo fuori su questa sporca vicenda vi propongo quindi li leggere questo prezioso riepilogo commentato dei fatti inviatomi caro amico Alfredo Parisi, Presidente di FederSupporter.

Una “Congiunzione Astrale” di Dr. Alfredo Parisi Presidente di FederSupporter

L’Ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 272 e segg. CPP, conseguente al procedimento n. 45923/18, emessa nei confronti di 11 indagati costituisce, come affermato in premessa dell’Ordinanza stessa “uno stralcio del procedimento” originario noto come “Operazione Rinascimento” e di cui all’Ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno 2018, n. 25278/17, procedimento che si è concluso con il rinvio a giudizio di 15 soggetti tra i quali, appunto, Luca Parnasi.

I reati contestati sono riferiti agli articoli 81, cpv, CP (Concorso formale), 110 CP (Pene per coloro che concorrono nel reato), 319 CP (Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio), 321 CP (Pena per il corruttore), 346 bis CP (Traffico di influenze illecito).

L’attuale procedimento, noto come “Congiunzione astrale”, deve essere visto come conseguenza del predente quadro accusatorio che ha individuato un “modello di corruzione sistemica” facente capo al Gruppo familiare Parnasi, “stabilmente organizzato al fine di realizzare ingenti profitti mediante il compimento di una pluralità di delitti contro la Pubblica Amministrazione”.

Il precedente “modello di corruzione sistemica” viene completato dalla descrizione del programma operativo posto in essere dagli indagati in un periodo che va dal marzo 2017 al febbraio 2019, “finalizzato all’ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione sia del Nuovo Stadio della Roma, sia di altri progetti imprenditoriali…”

Questo programma con l’individuazione dei soggetti coinvolti, ferma peraltro, la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva come previsto dalla Costituzione (art. 27), costituisce un vero e proprio format, ripetibile e ripetuto, individuato in un “manifesto programmatico “dagli stessi soggetti, è articolato in due fasi. Significativo l’incarico conferito dalla Società facente capo a Parnasi, Energia Alternativa srl.

La prima fase consiste nel “reclutamento” di diversi soggetti ai quali richiedere una “mediazione illecita” dietro dazione o promessa di dazione di attività di consulenza da retribuire.

La seconda consiste nella “dazione di denaro o altre utilità a funzionari e esponenti politici che a vario titolo partecipavano o avevano partecipato alle attività amministrative connesse alla realizzazione dello Stadio o di altri progetti imprenditoriali” del Gruppo Parnasi.

Tale partecipazione attiva aveva “l’esclusivo fine “di favorire gli interessi del Gruppo.

Questa struttura che si muove dietro un paravento societario, evidenzia “l’asservimento di pubblici funzionari alle esigenze del privato”.

In questa ricostruzione l’Ordinanza incentra il focus sulle figure del pubblico ufficiale e dell’intermediario.

Dal “manifesto programmatico” emerge come la funzione pubblica svolta venga “mercificata e messa al servizio del privato” con l’unico scopo di realizzare un personale arricchimento.

Mercificazione che il Giudice definisce non occasionale, così da far coincidere obiettivi ed interessi della parte privata con quelli della parte pubblica.

La prima rappresentata da due società, Eurnova srl e MDL srl, oltreché dai soggetti ad esse facenti capo (per Eurnova n. 5 soggetti: Presidente, funzionari, avvocato, commercialista; per MDL n. 2 soggetti: Legale rappresentante e amministratore di fatto; per ELLEVI n. 2 soggetti Legale rappresentante e amministratore di fatto). La parte pubblica è identificata nel Presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale.

I registi del format, De Vito e Mezzacapo, “operano secondo un abituale canovaccio corruttivo”; canovaccio che, negli ultimi tempi, diviene particolarmente “sofisticatoin conseguenza di quanto stava emergendo dall’Ordinanza del giugno 2018 che aveva portato all’arresto di Parnasi e del gruppo a lui facente capo.

In questa disamina, si limita a trattare solo la vicenda “Stadio della Roma”, così da essere coerente e consequenziale ad un unico filone d’inchiesta, quello dell’Ordinanza madre relativa allo Stadio della Roma.

Il format corruttivo realizza, quindi, una “sorta di triangolazione” che vede un “primo percettore di utili”, l’Avv. Mezzacapo, definito dall’Ordinanza “vero e proprio procuratore del pubblico ufficiale”, che emette “false fatturazioni” destinate a far affluire nella Società veicolo MDL, gli utili derivanti dalla corruzione.

La ricostruzione giuridica della fattispecie di cui sopra, in particolare dei reati ex art. 318 CP e 319 CP, nella recente riformulazione, pone in evidenza, da un lato l’eliminazione del precedente sinallagma atto-utilità quale effetto del comportamento corruttivo, e dall’altro la nuova figura criminosa, svincolata proprio dallo stretto collegamento con il singolo atto di “ corruzione sistemica”, ampliando così l’area di punibilità “ a tutte le forme di mercimonio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale “( cfr Cassazione, Sezione VI, sentenza n.19189/2013 e n. 49226/2014.

Le decisioni della Suprema Corte sono chiarissime nell’illustrazione del caso pratico e nell’impostazione giuridica delle responsabilità e ben si attagliano all’ipotesi criminale in argomento:

  1. il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  2.  lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduce in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati si conformano all’obiettivo da realizzare;
  3. l’interesse del privato, nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (cfr. Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 46492/2017< Cassazione , Sezione VI, sentenza n. 3606/2016).

Ed il rapporto corruttivo, così come delineato dal Giudice, trova ulteriore riscontro nella perdurante attività di mediazione svolta dall’avv. Mezzacapo al quale viene addebitata l’ulteriore fattispecie di reato (art. 346 bis CP) e per De Vito “la più grave ipotesi di reato” della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 CP) avendo “posto in essere una serie di illecite condotte…, risoltesi in interventi diretti o di condizionamento dell’attività amministrativa del Comune rivolta a favorire diversi soggetti privati “ ( cfr. Ordinanza, pag. 252).

Nel contesto del loro operato gli indagati hanno utilizzato quel format corruttivo “in virtù del quale il Mezzacapo è diretto interlocutore dell’imprenditore in rappresentanza di De Vito”.

Infatti, sono le conclusioni cui perviene il Giudice che sintetizzano, grazie a prove documentali, intercettazioni telefoniche ed ambientali, l’attività del sodalizio (De Vito-Mezzacapo) nel quale “le consulenze acquisite dell’avv. Mezzacapo da diversi imprenditori, non sono altro che veicoli per far transitare delle vere e proprie tangenti, versate da soggetti privati al fine di acquisire i favori del Presidente del Consiglio Comunale”.

Con riferimento alle citate consulenze, di seguito si riporta una sintesi degli incarichi professionali conferiti allo Studio Mezzacapo, come risultanti dall’Ordinanza del Tribunale di Roma.


[1] https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/16/stadio-della-roma-non-unesigenza-per-la-citta-ma-una-speculazione-edilizia/3395344/

[2] Questo è il link ad uno tra i tanti articoli che riportava il link al video in cui Frongia snocciolava dati inconfutabili contro l’idea dello Stadio a Tor di Valle http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/12/08/lo-stadio-a-tor-di-valle-si-fa-e-quasi-tutti-vissero-infelici-e-scontenti/

[3] http://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2018/10/20/stadio-a-tor-di-valle-grazie-a-federsupporter-partono-finalmente-le-diffide/

[4] https://siamolaroma.it/2019/04/06/la-repubblica-il-no-allo-stadio-della-roma-non-ha-rischi-di-penali-milionarie/

Un pensiero su “Ma quali penali milionarie? Semmai solo pene certe e severe!

  1. Questa vicenda si avvia a divenire metaforicamente la tomba di qualcuno e di qualcosa. È scritto non sull’acqua del finitimo Tiber ma su quel che resta di una storia sbagliata.

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