Autoproclamazione divina degli architetti contemporanei ex-lege

Charlie Chaplin – Il Grande Dittatore

All’epoca in cui Giulio Cesare, preso da manie di grandezza, propaganda personale e di ricerca di consenso, col suo Foro intendeva autoproclamarsi “divino” – cosa possibile solo in altre parti del Mediterraneo[1] ma non a Roma – dovette optare per la realizzazione di un complesso fondato sulla simmetria bilaterale di un asse sacralizzante, lungo il quale gli occhi della sua statua equestre e quelli della progenitrice della Gens Iulia, la Venus Genitrix, si guardavano.

La storia dell’umanità è carica di vicende legate a megalomani e mitomani, alcuni dei quali hanno portato il mondo vicino alla sua fine … anche molto di recente.

Fortunatamente, però, la storia dell’umanità ci racconta anche delle persone che, intesa per tempo la follia di certi personaggi, li hanno isolati ed annientati, prima che potessero degenerare e portarci ad un punto di non ritorno.

Il mondo del cinema e quello delle barzellette, con grande successo, hanno ricamato tanto, e con successo, intorno alle tante figure folli che hanno infestato il pianeta.

Il mondo del cinema, da Jacques Tatì[2] in poi, ha ironizzato e ironizza tanto sull’astrusità della figura dell’architetto contemporaneo, lanciando messaggi inequivocabili affinché questo losco e pericolosissimo figuro possa ravvedersi … ovviamente senza riuscirvi.

Del resto un guru non potrà mai accettare di ammettere di essere in errore, perché lui è l’unto dal Signore, ergo non può che limitarsi a rattristarsi davanti alla massa ignorante incapace di comprenderlo! Il guru, semmai, farà di tutto affinché quella massa ignorante si faccia iniziare alla propria setta misterica!

La setta misterica degli architetti del “famolo strano” infatti, non riuscendo ad accettare l’incomprensione della bellezza dell’architettura contemporanea da parte di una massa sempre più spaesata, disinteressata ed eventualmente anche ostile a certi linguaggi, ha convinto politici e direttori di musei a creare del personale, rigorosamente pagato con denaro pubblico, il cui compito è quello di educare gli “ignoranti” (semplici esseri umani non lobotomizzati nelle facoltà di architettura) a comprendere la bellezza di aborti edilizi spacciati per architettura contemporanea.

I guru di questa setta, da bravi demagoghi, sono arrivati – come nel caso dei primi anni Novanta organizzato da “Enzimi” – a far organizzare concorsi di architettura le cui commissioni avrebbero “premiato il progetto più dissacrante e irriverente[3]. Costoro sono riusciti a far legiferare in modo che i giovani e i “dissidenti” debbano essere esclusi dal sistema dei concorsi pubblici, sempre più appannaggio della setta … essi sono perfino giunti ad ottenere la costituzione di commissioni ministeriali ad-hoc per tutelare gli interessi della setta!

Il potere demagogico della setta misterica ha, nel tempo, perfino manipolato il modo di ragionare di chi, all’interno della Chiesa Cattolica, debba decidere sul modo di concepire e realizzare chiese ed opere sacre, tanto da portare un illustre teologo a scagliarsi contro chi chiedesse spiegazioni sull’assenza di una croce nella chiesa di Tor Tre Teste[4], il cui progettista – rigorosamente non cattolico – giustificò l’assenza della croce “per non danneggiare la sua composizione architettonica”!

Siamo davanti ad un processo di degenerazione totale dell’arte e dell’architettura, che propone costantemente l’uso di monumenti e siti patrimonio dell’umanità, sviliti a ruolo di mera cornice per qualche deiezione mentale dello psicopatico (rigorosamente incompreso) di turno … il tutto sotto l’egida di ministri e soprintendenti compiacenti![5]

Non paghi dei danni già perpetrati alle nostre città e territorio con veri e propri stupri urbanistico-architettonici, questi autoproclamati poeti dell’architettura contemporanea – tutti rigorosamente incompresi – sono riusciti a trovare perfino il modo di ottenere dal MIC il riconoscimento per potersi autoproclamare dei geni, perfino rivendicando la tutela delle proprie pippe mentali per legge divina.

In pratica, per chi si trovi nelle grazie di un venditore di fumo ben ammanicato in grado di far figurare il proprio aborto edilizio su almeno tre riviste – molte delle quali non potrebbero fungere nemmeno da carta igienica in caso di necessità – quell’abominio potrebbe divenire magicamente un monumento della creatività contemporanea che, per Decreto (!!!) verrà perfino trascritto nei registri dell’Ufficio di pubblicità immobiliare!!!

Probabilmente non occorre nemmeno essere nelle grazie del critico-venditore-di-fumo: considerata infatti la forza persuasiva delle riviste di settore e dei media – al soldo dell’industria edilizia –l’interesse di un potente gruppo immobiliare può essere sufficiente a creare da zero un mito … negli ultimi anni, in più occasioni, abbiamo visto nascerne parecchi.

Vi starete giustamente chiedendo a cosa possa riferirsi questo mio sfogo, ebbene sappiate che, lo scorso 20 settembre, il MIC, tramite la sua … udite, udite, “Direzione Generale Creatività Contemporanea”, ha diramato una Circolare[6], indirizzata alle Soprintendenze alla Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Gabinetto del Ministro, al Segretario Nazionale ed alla Direzione Generale ABAP, il cui oggetto è stato la “Dichiarazione di riconoscimento dell’importante carattere artistico ai sensi dell’articolo 20 co. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore. Procedura.

Il testo integrale – a tratti delirante – di questa Circolare è quello che segue … traetene pure le vostre conclusioni:

«In accordo con il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, si comunica alle Soprintendenze in indirizzo quanto riportato.

Si fa seguito alla Circolare n. 5 del 23.12.2016 dell’ex Direzione Generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane che la presente modifica e sostituisce, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza in merito e a seguito dell’organizzazione del Ministero di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, per aggiornare l’iter procedurale per l’emanazione del provvedimento di dichiarazione dell’importante carattere artistico ai sensi dell’art. 20, co.  2 della L.22 aprile 1941, n. 633, riguardante la Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il Ministero della Cultura è la competente autorità statale, indicata nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, incaricata di emanare il provvedimento di dichiarazione di importante carattere artistico di un’opera architettonica contemporanea. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 questa funzione è stata attribuita alla Direzione generale Creatività Contemporanea, la quale ai sensi dell’art. 21, co. 2 lett. l) dichiara l’importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell’articolo 37 del Codice.

A tal fine, soprattutto per quanto attiene il rapporto tra tutela dell’opera riconosciuta di importante carattere artistico e la salvaguardia dei diritti spettanti all’autore dell’opera stessa, si ritiene opportuno definire nel dettaglio la procedura da applicare per il suddetto riconoscimento ai sensi della succitata Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

  1. Modalità per la presentazione della domanda. L’autore presenta alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio l’istanza di riconoscimento dell’importante carattere artistico ai sensi dell’art. 20, co. 2, della L. 22 aprile 1941, n. 633 per un’opera da egli stesso progettata. L’invio della domanda deve avvenire con un mezzo che ne attesti l’avvenuta ricezione (raccomandata A/R, corriere, PEC ove ne sussiste l’obbligo di legge, consegna a mano con ricevuta, ecc.).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. Dati identificativi del richiedente:Dati anagrafici (ovvero copia di un documento di identità);Codice fiscale.
    1. Dati identificativi dell’opera per la quale si richiede il riconoscimento:
      1. Denominazione;
      1. Localizzazione;
      1. Dati catastali e visura catastale (planimetria ed estratto di mappa);
      1. Proprietà: nome, ragione sociale, codice fiscale (se privato o società), indirizzo (allegare certificazione dell’Ufficio di Pubblicità Immobiliare);
      1. Lettera di incarico o contratto e dichiarazione sulla eventuale presenza di coautori;
      1. Documentazione fotografica aggiornata;
      1. Note bibliografiche relative all’opera.

La richiesta e i relativi allegati sono inviati contestualmente alla Direzione generale Creatività contemporanea.

  • Termini del procedimento. In conformità con quanto predisposto nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, il Ministero ha 120 giorni per l’adozione del provvedimento finale. Trattandosi di un procedimento a iniziativa di parte, i termini per la sua conclusione decorrono dalla data di ricevimento della domanda (art. 2 co. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 3 co. 4 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495, qualora la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 60 giorni, indicando i motivi della irregolarità o della incompletezza. In questo caso il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa come previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
  • Avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel cui territorio di competenza si trova l’opera oggetto di valutazione e deve essere inviata al richiedente, a eventuali coautori, al proprietario, al possessore o detentore del bene, al Comune, nonché a tutti i possibili interessati ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Dell’avvio del procedimento deve essere informata questa Direzione Generale.
  • Istruttoria. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio cura l’espletamento degli atti istruttori, verificando non solo la completezza della documentazione ma la rispondenza dell’istanza ai criteri di seguito riportati al punto 6.
  • Trasmissione degli atti del procedimento alla Direzione Generale Creatività Contemporanea. Ai sensi dell’art. 21, comma 2 lett. l) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, l’organo competente alla predisposizione del provvedimento finale è la Direzione Generale Creatività Contemporanea. Trascorsi i termini per la trasmissione delle osservazioni (stabiliti in base a quanto disposto dall’art. 5 co. 2 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495), la Soprintendenza trasmette tempestivamente (e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa) a questa Direzione generale il proprio parere di competenza corredato da:
  • Relazione firmata dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio, nella quale dovranno essere evidenziate, oltre alla rispondenza ai criteri di cui al seguente punto 6, le motivazioni di natura tecnico-scientifica a favore o meno della dichiarazione di importante carattere artistico;
  • Planimetria catastale firmata dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio;
  • Eventuali memorie scritte e/o documenti pervenuti con le rispettive controdeduzioni.

La suddetta documentazione va trasmessa anche in caso di esito negativo della fase istruttoria, ai fini delle valutazioni di competenza di questa Direzione Generale e della predisposizione del parere finale. Trattandosi di una fase endoprocedimentale, gli esiti dell’istruttoria non vanno comunicati al richiedente.

La relazione deve riportare le motivazioni a favore o meno del riconoscimento dell’importante carattere artistico esclusivamente sulla base di quelle che sono le finalità esplicite della normativa sulla tutela del diritto d’autore. In essa in particolare devono essere evidenziati i caratteri dell’opera e le specificità che la rendono idonea o meno all’attribuzione di tale riconoscimento. Inoltre, detta relazione non deve riproporre il modello della relazione storico artistica che accompagna il decreto di dichiarazione d’interesse culturale in quanto i requisiti che l’opera deve soddisfare e che vanno evidenziati nella relazione stessa sono differenti: creatività, originalità, notorietà, qualità, innovazione e sperimentazione sull’uso dei materiali e sull’applicazione delle tecniche costruttive, ecc.

  • Predisposizione del provvedimento finale. La Direzione generale Creatività contemporanea, verificata tutta la documentazione, effettuate le proprie valutazioni e, se del caso, sentiti gli organi consultivi, predispone il provvedimento finale. In caso di parere favorevole all’accoglimento della richiesta, questa Direzione Generale formalizza il decreto di riconoscimento di importante carattere artistico ai sensi dell’art. 20, co. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633. Il decreto, firmato dal Direttore Generale, è trasmesso alla Soprintendenza competente che ha il compito di curare la notifica agli interessati e la trascrizione nei registri dell’Ufficio di pubblicità immobiliare.

Di seguito si riportano i criteri da considerarsi di orientamento generale per l’istruttoria tecnico- scientifica, che attualizzano quelli contenuti nella circolare n. 19/2011 dell’ex Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee:

  1. L’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale;
  2. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale;
  3. L’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale;
  4. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale;
  5. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive;
  6. L’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale;
  7. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata.

Ai fini del riconoscimento dell’importante carattere artistico di un’opera di architettura ai sensi e per gli effetti della L. 22 aprile 1941, n. 633, la stessa deve rispondere ad almeno tre dei criteri sopra indicati.

Per gli adempimenti correlati all’emanazione del provvedimento e per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile contattare il Servizio III “Architettura contemporanea” di questa Direzione generale (dg-cc.servizio3@beniculturali.it) competente per le attività connesse al riconoscimento dell’importante carattere artistico delle opere di architettura ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633.


[1] Contemporaneamente alla costruzione del foro cesariano, abbiamo notizia in Egitto della costruzione di un Caesarion, un tempio dedicato allo stesso Cesare divinizzato. Il culto dedicato ad un personaggio politico divinizzato sarebbe stato del tutto inaccettabile a Roma e qui la figura del dittatore venne raffigurata al centro con la statua equestre, mentre il fulcro religioso era dedicato alla divinità tutelare, comunque anch’essa strettamente legata a Cesare come mitica progenitrice della sua famiglia. Queste suggestioni erano probabilmente frutto di una precisa volontà dello stesso Cesare: Svetonio nella Vita di Cesare narra come un giorno il dittatore ricevette il Senato, ignorando ogni norma dell’etichetta repubblicana, seduto al centro del podio del tempio di Venere Genitrice, come una divinità vivente. Un aneddoto simile è ricordato anche per Caligola ed ha come palcoscenico il tempio dei Castori.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=tLnydGPGjUI

[3] https://archiwatch.it/2016/10/31/la-nuvola-e-lipocrisia/

[4] https://apostatisidiventa.blogspot.com/2013/05/sara-vero.html

[5] https://www.picweb.it/emm/blog/index.php/2017/11/18/cio-che-non-fecero-ne-barbari-ne-barberini-lo-faranno-prosperetti-galloni-e-franceschini/

[6] MIC|MIC_DG-CC|20/09/2021|0008145-P CIRCOLARE N 29

3 pensieri su “Autoproclamazione divina degli architetti contemporanei ex-lege

  1. Caro Ettore,
    che dire? È triste costatare il livello di miseria al quale siamo giunti!
    Ma c’è qualcuno che li fermerà, quando un Salvini, dichiara di proporre a senatore a vita il gen. Mori che ha ha fatto la trattativa con la mafia seppure non costituisce reato?
    Ma in che paese viviamo? 🥵🥵🥵🤮🤮🤮

  2. C’è molto peggio di quello che pensi perché c’è dietro tutta la pletore politico amministrativa e artistica che sta nella street art che sta sfigurando il paesaggio urbano e tante occupazioni di edifici fatiscenti resi artistici per la presenza di opere di artisti. Un programma che in maniera subdola prende le città a proprio uso e consumo di una setta che decide il bello e cattivo tempo alla faccia dei cittadini.

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